Art. 9.
(Istituzione di corsi di laurea triennali).

      1. Le università istituiscono e attivano, nell'ambito delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, appositi corsi triennali per il rilascio del diploma di laurea abilitante all'esercizio dell'attività professionale tecnica non sanitaria di ottico optometrista. Le facoltà che organizzano i corsi di cui al presente comma, per l'espletamento degli insegnamenti di natura sanitaria, si coordinano con le facoltà di medicina e chirurgia.

 

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      2. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
      3. L'accesso ai corsi di laurea è programmato secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
      4. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici alla data di entrata in vigore della presente legge possono costituire titolo preferenziale e comunque valutativo per l'ammissione ai corsi universitari di cui al presente articolo.
      5. Le università determinano le modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al presente articolo di coloro che hanno conseguito il titolo di ortottista-assistente di oftalmologia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743.